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Norme che regolano la costruzione e l'esercizio degli elevatori Stampa E-mail

                    2. di verifica dell’unità, di cui all’allegato X ad opera di un organismo notificato;

                    3. di garanzia di qualità di cui all’allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest’ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.

In tutti i casi del punto 1, il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.

In tutti i casi previsti nei punti 1 e 2, la dichiarazione di conformità viene rilasciata dall’installatore dopo che l’ascensore è stato provato e valutato da un organismo notificato.

Nel caso del punto 3., la dichiarazione di conformità viene rilasciata dall’installatore, senza la valutazione e prove da parte dell’organismo notificato, in quanto applica un sistema di garanzia e qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l’installazione ed il controllo finale degli ascensori .

La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, rientranti tra quelli assoggettati al DPR n. 162/99, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

La comunicazione deve effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 6 del DPR 162/99 e deve contenere:




Ferrara Ascensori S.S. 117/bis km. 43,900
94015 Piazza Armerina (En) - Italy
Telefono +39 (0)935.682405 Fax +39 (0)935.680888
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