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Norme che regolano la costruzione e l'esercizio degli elevatori Stampa E-mail

L’art. 3 del DPR 753/80 prevede che l’opera di realizzazione dell’impianto non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o enti locali territoriali (U.S.T.I.F. – Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi). Dette autorizzazioni sono subordinate alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma.

L’art. 4 prevede che nessun impianto può essere aperto al pubblico senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici dell’U.S.T.I.F.

Il successivo art. 5 recita che il rilascio di questa autorizzazione è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistono le condizioni di sicurezza e regolarità perché il servizio possa svolgersi.

La inosservanza delle predette norme comporta per i responsabili la punizione con l’ammenda o l’arresto.

Gli impianti adibiti al trasporto di persone e cose sono definiti genericamente ascensori o montacarichi.

    1. La Direttiva 95/16/CE fissa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza;

    2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l’ascensore in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore dell’ascensore;

    3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella Direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obbiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura possibile l’ascensore deve essere progettato e costruito per tendere verso questi obbiettivi.

    4. L’installatore dell’ascensore ha l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; inoltre progettarlo e costruirlo tendendo presente tale analisi.

    5. Il rispetto di una norma armonizzata ai sensi della Direttiva dà la presunzione di conformità alla Direttiva stessa; pertanto se un ascensore è progettato, costruito, installato e provato secondo le norme EN 81.1-99 per gli ascensori a funi ed EN 81.2-99 per gli ascensori idraulici, ha i requisiti essenziali di sicurezza e salute.




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