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Norme che regolano la costruzione e l'esercizio degli elevatori Stampa E-mail

Con il DPR n. 503/96, il campo di applicazione del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 è stato esteso anche agli edifici pubblici.

Per garantire che le porte e la cabina dell’ascensore permettano l’accesso alle persone con handicap motorio su sedia a ruote, le dimensioni minime delle porte e della cabina e lo spazio antistante le porte di piano devono essere:

1. Edifici di nuova costruzione ad uso residenziale:

  • Cabina di dimensione minime interne: larghezza m. 0,95 e profondità m. 1,30, altezza m 2,00;

  • Porta di cabina e di piano: posta sul lato corto, larghezza m. 0,80 altezza m 2,00:

  • Piattaforma antistante la porta di accesso: m. 1,50 x 1,50.

2. Edifici di nuova costruzione non ad uso residenziale:

  • Cabina di dimensione minime interne: larghezza m. 1,10 e profondità m. 1,40, altezza m 2,00;

  • Porta di cabina e di piano: posta sul lato corto, larghezza m. 0,80 altezza m 2,00:

  • Piattaforma antistante la porta di accesso: m. 1,50 x 1,50.

3. Edifici preesistenti, in caso di adeguamento, ove non sia possibile l’installazione di porte e cabine con dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:

  • Cabina di dimensione minime interne: larghezza m. 0,80 e profondità m. 1,20, altezza m 2,00;

  • Porta di cabina e di piano: posta sul lato corto, larghezza m. 0,75 altezza m 2,00:

  • Piattaforma antistante la porta di accesso: m. 1,40 x 1,40.




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