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Norme che regolano la costruzione e l'esercizio degli elevatori Stampa E-mail

Per il loro utilizzo in servizio pubblico sono previsti le medesime condizioni descritte per gli impianti precedentemente descritti così come la necessità di una specifica omologazione da parte del Ministero competente.

La normativa di riferimento per tali impianti risulta attualmente in corso di ridefinizione, e l’emanazione di una nuova norma quadro è prevista per il 2004.

6. Scale mobili e marciapiedi mobili

La scala mobile è una installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza fine, per il trasporto di passeggeri in salita o discesa o in entrambi i sensi. In relazione alla larghezza del gradino possono trasportare uno o due passeggeri per gradino.

Il marciapiede mobile è una installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento senza fine (per esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o diverso livello.

In casi eccezionali sia le scale che i marciapiedi possono trasportare anche mezzi di trasporto quali carrozzine per bambini, carrelli per bagagli o carrelli per acquisti, in questi casi debbono essere concordate misure speciali fra il costruttore della scala mobile o del marciapiede ed il committente.

La costruzione e l’esercizio delle scale e marciapiedi mobili destinate agli utenti di pubblici servizi di trasporto o destinate ad integrare un sistema viario pedonale su suolo pubblico, sono regolate dal D.M. 18 settembre 1975 del Ministero per i Trasporti – Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico -

  • L'installazione di una scala mobile è sempre subordinata all'esistenza di una scala fissa che colleghi già i livelli;
  • Le scale funzionanti in discesa a uno o due posti per gradino non possono superare il dislivello di 12 e 8 m rispettivamente;
  • L'inclinazione della scala deve essere al massimo di 30° e la sua velocità nominale non deve superare 0,5 m/s.

Sono ammesse deroghe a tali punti, se debitamente motivate, in luoghi permanentemente presenziati. In ognio caso deve essere garantito lo stesso livello di sicurezza.

La costruzione e l’esercizio di una scala mobile in servizio pubblico è soggetta alla presentazione di una documentazione e successivo collaudo favorevole da parte della Direzione generale motorizzazione civile (U.S.T.I.F.).

Le norme tecniche che stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione delle scale mobili previste da D.M. 18.9.75 sono state superate dalla norma UNI 115.




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