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Pagina 4 di 12 2. di verifica dell’unità, di cui all’allegato X ad opera di un organismo notificato; 3. di garanzia di qualità di cui all’allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest’ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. In tutti i casi del punto 1, il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. In tutti i casi previsti nei punti 1 e 2, la dichiarazione di conformità viene rilasciata dall’installatore dopo che l’ascensore è stato provato e valutato da un organismo notificato. Nel caso del punto 3., la dichiarazione di conformità viene rilasciata dall’installatore, senza la valutazione e prove da parte dell’organismo notificato, in quanto applica un sistema di garanzia e qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l’installazione ed il controllo finale degli ascensori . La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, rientranti tra quelli assoggettati al DPR n. 162/99, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto. La comunicazione deve effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 6 del DPR 162/99 e deve contenere:
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