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Pagina 8 di 12 Con il DPR n. 503/96, il campo di applicazione del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 è stato esteso anche agli edifici pubblici. Per garantire che le porte e la cabina dell’ascensore permettano l’accesso alle persone con handicap motorio su sedia a ruote, le dimensioni minime delle porte e della cabina e lo spazio antistante le porte di piano devono essere:
1. Edifici di nuova costruzione ad uso residenziale: Cabina di dimensione minime interne: larghezza m. 0,95 e profondità m. 1,30, altezza m 2,00; Porta di cabina e di piano: posta sul lato corto, larghezza m. 0,80 altezza m 2,00: Piattaforma antistante la porta di accesso: m. 1,50 x 1,50.
2. Edifici di nuova costruzione non ad uso residenziale: Cabina di dimensione minime interne: larghezza m. 1,10 e profondità m. 1,40, altezza m 2,00;
3. Edifici preesistenti, in caso di adeguamento, ove non sia possibile l’installazione di porte e cabine con dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche: Cabina di dimensione minime interne: larghezza m. 0,80 e profondità m. 1,20, altezza m 2,00;
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